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Spesso frequentatori
assidui della montagna mi chiedono che responsabilità potrebbero
avere se, mentre stanno più o meno accompagnando qualcuno su per i
bricchi, dovesse accadere qualche incidente. Con le scuse più
indegne, ho sempre cercato di sviare il discorso sui più vari temi
dell’esistenza umana, sul tempo, sui parcheggi che non ci sono, ecc.
Perché? Perché le poche volte che ho accettato il confronto il
risultato é stato sempre che il malcapitato si è allontanato,
stordito, pregando in cuor suo che non capitasse mai niente. La
responsabilità civile é un argomento piuttosto complesso, il
tentativo di renderla razionale, chiara e univoca in poche parole é
sempre fallito miseramente. Per chi entra in questa terra del caos é
necessario rassegnarsi all’idea che vale tutto e il suo esatto
contrario e si può non avere mai torto né ragione.
Bene! per quale motivo ora, addirittura, mi trovi a scrivere un
articolo sulla responsabilità civile, é del tutto inspiegabile.
Credo rientri tra quegli strani eventi (vedi avvistamenti UFO,
blocchi di ghiaccio in caduta libera, ecc.) che ogni tanto accadono,
e di cui, per quanto ci si possa sforzare, non si riesce mai a
fornire una qualsivoglia spiegazione logica o anche solo vagamente
coerente.
Siete avvisati. Signori e signore state entrando nelle desolate
lande della terra del caos; la visita sarà limitata alle terre della
responsabilità civile, regione dell’accompagnamento per puro spirito
di amicizia, cortesia e simili.
Si parte!
L’unico punto fermo che abbiamo e da cui partiremo è che nel momento
in cui siamo certi che si é instaurato un rapporto di
accompagnamento, il soggetto che viene considerato accompagnatore è
responsabile di quanto può accadere, se ha agito con colpa.
I due problemi fondamentali saranno, pertanto, scoprire
1) quando nasce il rapporto di accompagnamento e
2) quando si é in colpa.
Quanto al primo punto le difficoltà nascono nel cosiddetto
accompagnamento di cortesia o per spirito di amicizia e simili e non
anche nel caso di corsi organizzati da accompagnatori qualificati.
In simili casi, infatti, è certo che il rapporto di accompagnamento
si è instaurato ed è altrettanto certo che se accade qualcosa
l’accompagnatore sarà tenuto come responsabile (sempre se è in
colpa).
Dunque, la difficoltà nasce nel caso di escursioni sia organizzate
dal
C A I ma al di fuori di corsi, sia in caso di gite tra amici e
simili.
Allora, quando si può dire che stiamo accompagnando qualcuno?
Se vado in montagna con un mio amico, meno esperto di me, lo sto
accompagnando? Dipende. Se il divario di esperienza é rilevante e il
mio amico lo sa e proprio per questa mia maggior esperienza ha
deciso di venire con me, ed è tranquillo perché pensa che se gli
accade qualcosa io posso validamente aiutarlo, ecco, è meglio che io
sappia che con tutta probabilità lo sto accompagnando e, pertanto,
sono responsabile nei suoi confronti. Possiamo, pertanto, iniziare a
dire che stiamo accompagnando qualcuno e, pertanto, ci rendiamo
responsabili nei suoi confronti, quando accettiamo, tacitamente o
espressamente, di offrire la nostra collaborazione e protezione in
relazione, naturalmente, alle nostre capacità.
Se, il nostro buon escursionista decidesse di andare a fare
un’escursione da solo, in questo caso, prenderebbe tutto il rischio.
Sarebbe cioè, ben cosciente che qualunque cosa possa accadere
dipenderà da lui, e se la dovrà cavare da solo.
Se, invece, ritiene di non essere in grado di affrontare
un’escursione da solo e così chiede ad un amico che ritiene più
esperto di lui (e che lo é per davvero), di accompagnarlo e l’amico
accetta, ebbene, in questo caso, non assume su di sé tutto il
rischio ma, chiaramente, intende dividerne la responsabilità con chi
Io accompagna, in relazione, naturalmente a quelle che sono le
capacità di quest’ultimo.
Chi accompagna si assume una parte del rischio di ciò che può
accadere e la relativa responsabilità.
Non basta questo, però, per dire che si è formato un rapporto di
accompagnamento. Serve, verificare anche:
A) se chi é accompagnato si è realmente affidato, nel senso
letterale del termine, a chi accompagna. Naturalmente tale
affidamento sarà tanto più elevato quanto maggiore sarà la
competenza tecnica dell’accompagnatore. E maggiore è l’affidamento
dell’accompagnato, maggiore sarà il corrispettivo dovere di
protezione che si assume l’accompagnatore e, di conseguenza, più
elevato sarà il grado di responsabilità di quest’ultimo. Meno é
esperto chi accompagna, maggiore sarà la consapevolezza
dell’accompagnato che, se succederà qualcosa, l’aiuto che riceverà
sarà minore e pertanto minore sarà la responsabilità dell’
accompagnatore nei suoi confronti.
B) che sia riconosciuto all’ accompagnatore un effettivo potere di
organizzare e dirigere l’escursione, sempre, naturalmente, secondo
le sue capacità. Deve essersi formato un sicuro rapporto di
subordinazione tra il meno esperto e il più esperto. Viene da sé che
l’accompagnato dovrà seguire le indicazioni date. E se
volontariamente se ne discosta e a causa di ciò accade qualcosa,
ebbene, nessuna responsabilità potrà essere riconosciuta in capo
all’accompagnatore.
C) che vi sia il consenso di chi accompagna. Quest’ultimo deve,
cioè, manifestare il proprio consenso all’accompagnamento, in modo
tale che nell’escursionista meno esperto nasca il convincimento
(giustificato) di essere accompagnato.
Vediamo di iniziare a tirare le fila del discorso. Gli elementi
fondamentali alla nascita di un rapporto di accompagnamento sono:
1) un effettivo divario di capacità tecniche tra lui e
l’accompagnato;
2) l’affidamento dell’accompagnato nei confronti dell’accompagnatore
con il relativo dovere di protezione di quest’ultimo;
3) l’attiva organizzazione dell’escursione da parte
dell’accompagnatore e l’effettiva subordinazione dell’escursionista
meno esperto e il consenso all’accompagnamento
A questo punto, verificato se vi è un effettivo accompagnatore
potremmo dire che quest'ultimo sarà ritenuto responsabile di
eventuali danni se ha agito con colpa, reggetevi forte perché ora
viene il bello.
Quando si é in colpa?
Tralasciando quelli che sono i sensi di colpa di ciascuno, che non
ci riguardano, nel campo della responsabilità civile (ma anche e
soprattutto in quello penale), è fondamentale, innanzitutto, per
poter parlare di colpa, che qualunque cosa sia accaduta non sia
stata volontariamente causata. Può sembrare una banalità, in realtà
è un punto fondamentale e riguarda la “famosa” distinzione tra dolo
e colpa. Il concetto di colpa richiede necessariamente che il danno
si sia verificato senza che nessuno lo volesse. In caso contrario si
parlerebbe di dolo e in una ipotesi del genere ci troveremmo di
fronte, con tutta probabilità a soggetto decisamente poco
raccomandabile, a cui non credo mi affiderei tanto tranquillamente.
Chiarito questo aspetto, si può dire che é in colpa chi agisce con
I) imprudenza, negligenza o imperizia, oppure
Il) violando una ben precisa regola di comportamento, volta a
prevenire il verificarsi del danno che si é, invece, verificato.
Nel primo caso abbiamo a che fare con regole generiche (negligenza,
imprudenza e imperizia) necessariamente sottoposte ad una certa
discrezionalità di giudizio e tanto si potrà sostenere che una certa
scelta di percorso, ad es., è stata imprudente altrettanto si potrà
affermare il contrario, aspettando e temendo la decisione di chi
deve giudicare. Nel secondo caso, invece, ci troviamo di fronte a
regole precise che non danno molto spazio a valutazioni
discrezionali.
Per intenderci. L’aver scelto di affrontare un certo passaggio
difficoltoso, magari slegati, può essere una scelta imprudente, o
meno, a seconda delle capacità tecniche di chi lo affronta e
comunque la difficoltà è un concetto suscettibile di diverse
valutazioni; ma l’aver imboccato, deliberatamente un sentiero il cui
accesso era vietato da apposito cartello, per il rischio di valanghe
per esempio, implica la violazione di una precisa norma di condotta
che impone l’obbligo di osservare divieti e prescrizioni disposti
dall’autorità.
Ci sono, ad ogni modo, situazioni che possono escludere la
responsabilità, e sono:
a) caso fortuito;
b) forza maggiore;
c) l’aver agito in stato di necessità;
d) il concorso di colpa del danneggiato e infine
e) la presenza di clausole di esonero della responsabilità. Di
queste è inutile parlare perché nel rapporto di accompagnamento, per
diverse ragioni che vi risparmio, non verranno mai riconosciute. Per
gli altri casi, molto brevemente, si può dire che di caso fortuito
si parla nel caso di avvenimento imprevisto e imprevedibile che
rende inevitabile il verificarsi dell’evento. Il caso fortuito
spezza il collegamento tra azione dell’accompagnatore e evento
dannoso accaduto all’accompagnato.
Di forza maggiore si parla ogni qual volta ci troviamo di fronte a
situazioni che non possono essere controllate o impedite in alcun
modo. Di stato di necessità quando un accompagnatore si trova
costretto, ad esempio, a scegliere tra più possibili soluzioni,
sapendo che per ciascuna di queste, non potrà comunque evitare di
provocare conseguenze dannose. Esempio classico é l’alpinista che
lascia precipitare il compagno di cordata che, cadendo, rischia di
trascinare entrambi nel crepaccio.
Lo stato di necessità, non verrà preso in considerazione se
l’accompagnatore ha un particolare dovere di esporsi al pericolo.
Inutile dire che non esistono norme di legge che indichino su chi o
quando, nell’accompagnamento in montagna, incomba un tale obbligo.
E con questo chiudo.
Se non avete capito nulla tutto O.K. Se pensate di avere le idee
chiare provate a capire se l’ultima volta che avete portato qualcuno
in montagna lo stavate accompagnando o no. Vi renderete conto che i
binari su cui abbiamo percorso la terra del caos sono un’illusione.
In realtà non esistono percorsi precisi, solo tracce; tutti possono
andare in qualunque direzione, e sostenendo le proprie idee arrivare
ovunque |