LA RESPONSABILITA' IN MONTAGNA
di Alessandra Orrico

 

 

Spesso frequentatori assidui della montagna mi chiedono che responsabilità potrebbero avere se, mentre stanno più o meno accompagnando qualcuno su per i bricchi, dovesse accadere qualche incidente. Con le scuse più indegne, ho sempre cercato di sviare il discorso sui più vari temi dell’esistenza umana, sul tempo, sui parcheggi che non ci sono, ecc. Perché? Perché le poche volte che ho accettato il confronto il risultato é stato sempre che il malcapitato si è allontanato, stordito, pregando in cuor suo che non capitasse mai niente. La responsabilità civile é un argomento piuttosto complesso, il tentativo di renderla razionale, chiara e univoca in poche parole é sempre fallito miseramente. Per chi entra in questa terra del caos é necessario rassegnarsi all’idea che vale tutto e il suo esatto contrario e si può non avere mai torto né ragione.
Bene! per quale motivo ora, addirittura, mi trovi a scrivere un articolo sulla responsabilità civile, é del tutto inspiegabile. Credo rientri tra quegli strani eventi (vedi avvistamenti UFO, blocchi di ghiaccio in caduta libera, ecc.) che ogni tanto accadono, e di cui, per quanto ci si possa sforzare, non si riesce mai a fornire una qualsivoglia spiegazione logica o anche solo vagamente coerente.
Siete avvisati. Signori e signore state entrando nelle desolate lande della terra del caos; la visita sarà limitata alle terre della responsabilità civile, regione dell’accompagnamento per puro spirito di amicizia, cortesia e simili.
Si parte!
L’unico punto fermo che abbiamo e da cui partiremo è che nel momento in cui siamo certi che si é instaurato un rapporto di accompagnamento, il soggetto che viene considerato accompagnatore è responsabile di quanto può accadere, se ha agito con colpa.
I due problemi fondamentali saranno, pertanto, scoprire
1) quando nasce il rapporto di accompagnamento e
2) quando si é in colpa.
Quanto al primo punto le difficoltà nascono nel cosiddetto accompagnamento di cortesia o per spirito di amicizia e simili e non anche nel caso di corsi organizzati da accompagnatori qualificati. In simili casi, infatti, è certo che il rapporto di accompagnamento si è instaurato ed è altrettanto certo che se accade qualcosa l’accompagnatore sarà tenuto come responsabile (sempre se è in colpa).
Dunque, la difficoltà nasce nel caso di escursioni sia organizzate dal
C A I ma al di fuori di corsi, sia in caso di gite tra amici e simili.
Allora, quando si può dire che stiamo accompagnando qualcuno?
Se vado in montagna con un mio amico, meno esperto di me, lo sto accompagnando? Dipende. Se il divario di esperienza é rilevante e il mio amico lo sa e proprio per questa mia maggior esperienza ha deciso di venire con me, ed è tranquillo perché pensa che se gli accade qualcosa io posso validamente aiutarlo, ecco, è meglio che io sappia che con tutta probabilità lo sto accompagnando e, pertanto, sono responsabile nei suoi confronti. Possiamo, pertanto, iniziare a dire che stiamo accompagnando qualcuno e, pertanto, ci rendiamo responsabili nei suoi confronti, quando accettiamo, tacitamente o espressamente, di offrire la nostra collaborazione e protezione in relazione, naturalmente, alle nostre capacità.
Se, il nostro buon escursionista decidesse di andare a fare un’escursione da solo, in questo caso, prenderebbe tutto il rischio. Sarebbe cioè, ben cosciente che qualunque cosa possa accadere dipenderà da lui, e se la dovrà cavare da solo.
Se, invece, ritiene di non essere in grado di affrontare un’escursione da solo e così chiede ad un amico che ritiene più esperto di lui (e che lo é per davvero), di accompagnarlo e l’amico accetta, ebbene, in questo caso, non assume su di sé tutto il rischio ma, chiaramente, intende dividerne la responsabilità con chi Io accompagna, in relazione, naturalmente a quelle che sono le capacità di quest’ultimo.
Chi accompagna si assume una parte del rischio di ciò che può accadere e la relativa responsabilità.
Non basta questo, però, per dire che si è formato un rapporto di accompagnamento. Serve, verificare anche:
A) se chi é accompagnato si è realmente affidato, nel senso letterale del termine, a chi accompagna. Naturalmente tale affidamento sarà tanto più elevato quanto maggiore sarà la competenza tecnica dell’accompagnatore. E maggiore è l’affidamento dell’accompagnato, maggiore sarà il corrispettivo dovere di protezione che si assume l’accompagnatore e, di conseguenza, più elevato sarà il grado di responsabilità di quest’ultimo. Meno é esperto chi accompagna, maggiore sarà la consapevolezza dell’accompagnato che, se succederà qualcosa, l’aiuto che riceverà sarà minore e pertanto minore sarà la responsabilità dell’ accompagnatore nei suoi confronti.
B) che sia riconosciuto all’ accompagnatore un effettivo potere di organizzare e dirigere l’escursione, sempre, naturalmente, secondo le sue capacità. Deve essersi formato un sicuro rapporto di subordinazione tra il meno esperto e il più esperto. Viene da sé che l’accompagnato dovrà seguire le indicazioni date. E se volontariamente se ne discosta e a causa di ciò accade qualcosa, ebbene, nessuna responsabilità potrà essere riconosciuta in capo all’accompagnatore.
C) che vi sia il consenso di chi accompagna. Quest’ultimo deve, cioè, manifestare il proprio consenso all’accompagnamento, in modo tale che nell’escursionista meno esperto nasca il convincimento (giustificato) di essere accompagnato.
Vediamo di iniziare a tirare le fila del discorso. Gli elementi fondamentali alla nascita di un rapporto di accompagnamento sono:
1) un effettivo divario di capacità tecniche tra lui e l’accompagnato;
2) l’affidamento dell’accompagnato nei confronti dell’accompagnatore con il relativo dovere di protezione di quest’ultimo;
3) l’attiva organizzazione dell’escursione da parte dell’accompagnatore e l’effettiva subordinazione dell’escursionista meno esperto e il consenso all’accompagnamento
A questo punto, verificato se vi è un effettivo accompagnatore potremmo dire che quest'ultimo sarà ritenuto responsabile di eventuali danni se ha agito con colpa, reggetevi forte perché ora viene il bello.
Quando si é in colpa?
Tralasciando quelli che sono i sensi di colpa di ciascuno, che non ci riguardano, nel campo della responsabilità civile (ma anche e soprattutto in quello penale), è fondamentale, innanzitutto, per poter parlare di colpa, che qualunque cosa sia accaduta non sia stata volontariamente causata. Può sembrare una banalità, in realtà è un punto fondamentale e riguarda la “famosa” distinzione tra dolo e colpa. Il concetto di colpa richiede necessariamente che il danno si sia verificato senza che nessuno lo volesse. In caso contrario si parlerebbe di dolo e in una ipotesi del genere ci troveremmo di fronte, con tutta probabilità a soggetto decisamente poco raccomandabile, a cui non credo mi affiderei tanto tranquillamente.
Chiarito questo aspetto, si può dire che é in colpa chi agisce con
I) imprudenza, negligenza o imperizia, oppure
Il) violando una ben precisa regola di comportamento, volta a prevenire il verificarsi del danno che si é, invece, verificato.
Nel primo caso abbiamo a che fare con regole generiche (negligenza, imprudenza e imperizia) necessariamente sottoposte ad una certa discrezionalità di giudizio e tanto si potrà sostenere che una certa scelta di percorso, ad es., è stata imprudente altrettanto si potrà affermare il contrario, aspettando e temendo la decisione di chi deve giudicare. Nel secondo caso, invece, ci troviamo di fronte a regole precise che non danno molto spazio a valutazioni discrezionali.
Per intenderci. L’aver scelto di affrontare un certo passaggio difficoltoso, magari slegati, può essere una scelta imprudente, o meno, a seconda delle capacità tecniche di chi lo affronta e comunque la difficoltà è un concetto suscettibile di diverse valutazioni; ma l’aver imboccato, deliberatamente un sentiero il cui accesso era vietato da apposito cartello, per il rischio di valanghe per esempio, implica la violazione di una precisa norma di condotta che impone l’obbligo di osservare divieti e prescrizioni disposti dall’autorità.
Ci sono, ad ogni modo, situazioni che possono escludere la responsabilità, e sono:
a) caso fortuito;
b) forza maggiore;
c) l’aver agito in stato di necessità;
d) il concorso di colpa del danneggiato e infine
e) la presenza di clausole di esonero della responsabilità. Di queste è inutile parlare perché nel rapporto di accompagnamento, per diverse ragioni che vi risparmio, non verranno mai riconosciute. Per gli altri casi, molto brevemente, si può dire che di caso fortuito si parla nel caso di avvenimento imprevisto e imprevedibile che rende inevitabile il verificarsi dell’evento. Il caso fortuito spezza il collegamento tra azione dell’accompagnatore e evento dannoso accaduto all’accompagnato.
Di forza maggiore si parla ogni qual volta ci troviamo di fronte a situazioni che non possono essere controllate o impedite in alcun modo. Di stato di necessità quando un accompagnatore si trova costretto, ad esempio, a scegliere tra più possibili soluzioni, sapendo che per ciascuna di queste, non potrà comunque evitare di provocare conseguenze dannose. Esempio classico é l’alpinista che lascia precipitare il compagno di cordata che, cadendo, rischia di trascinare entrambi nel crepaccio.
Lo stato di necessità, non verrà preso in considerazione se l’accompagnatore ha un particolare dovere di esporsi al pericolo. Inutile dire che non esistono norme di legge che indichino su chi o quando, nell’accompagnamento in montagna, incomba un tale obbligo.
E con questo chiudo.
Se non avete capito nulla tutto O.K. Se pensate di avere le idee chiare provate a capire se l’ultima volta che avete portato qualcuno in montagna lo stavate accompagnando o no. Vi renderete conto che i binari su cui abbiamo percorso la terra del caos sono un’illusione. In realtà non esistono percorsi precisi, solo tracce; tutti possono andare in qualunque direzione, e sostenendo le proprie idee arrivare ovunque

 
 

 

 

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