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STATUTO |
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Articolo. 1
E' costituita con sede in Novara l'associazione
denominata "Club Alpino Italiano Sezione di Novara” e
sigla "CAI Sezione di Novara", che continua l’attività
della sezione di Novara del Club Alpino Italiano,
fondata nel 1922, ed operativa dal 1923. L'associazione
ha durata illimitata.
L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Articolo. 2
L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI)
e fa parte del Gruppo Regionale Piemonte. Essa uniforma
il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento
Generale del CAI.
Gli iscritti all'associazione sono di diritto soci del
CAI.
Articolo. 3
L'associazione ha per scopo l'alpinismo in ogni sua
manifestazione, la conoscenza e lo studio delle
montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa
del loro ambiente naturale.
L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente,
apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo
principi di democraticità.
Articolo. 4
AUTONOMIA PATRIMONIALE
La sezione di Novara del Club Alpino Italiano ha
autonomia patrimoniale conforme al proprio ordinamento e
può acquistare, possedere e alienare beni e diritti.
Per il raggiungimento delle finalità istituzionali la
sezione dispone:
delle quote associative, dei contributi ordinari e
straordinari dei soci;
dei contributi pubblici;
dei contributi, lasciti e donazioni di soggetti privati;
di ogni altro tipo di entrata, anche derivante da
attività economiche, intraprese a sostegno e per il
perseguimento delle finalità istituzionali.
Articolo. 5
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere
reimpiegati per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo
indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e
riserve.
In caso di scioglimento dell’associazione si applicano i
dispositivi dello Statuto del CAI e il patrimonio è
devoluto per fini di utilità sociale o di pubblica
utilità.
E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.
Articolo. 6
Per conseguire gli scopi indicati all'Articolo. 3,
nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del
CAI, del Gruppo Regionale Piemonte, l'associazione
provvede eventualmente:
- alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla
gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- al tracciamento, alla realizzazione e alla
manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle
attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con
le Sezioni consorelle competenti;
- alla diffusione della frequentazione della montagna e
alla organizzazione di iniziative e attività
alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche,
sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche,
dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse
propedeutiche;
- alla indizione e programmazione, in accordo con le
apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla
organizzazione ed alla gestione di corsi di
addestramento per le attività alpinistiche,
escursionistiche, sci-escursionistiche,
sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche,
dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse
propedeutiche;
- alla programmazione e collaborazione con le apposite
scuole del CAI competenti in materia, per la formazione
di soci dell’associazione come istruttori di alpinismo e
sci-alpinismo, arrampicata libera, speleologia ed
accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui
alle lett. c) e d);
- alla promozione di attività scientifiche e didattiche
per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano
e del territorio;
- alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela
ed alla valorizzazione dell'ambiente montano e del
territorio;
- alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione
con le altre sezioni, di idonee iniziative tecniche per
la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello
svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche,
sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche e
naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a
collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in
stato di pericolo ed al recupero delle vittime;
- a pubblicare il periodico sezionale denominato
“CAINOVARA” del quale è editrice e proprietaria;
- a provvedere alla sede dell’associazione, a curare la
biblioteca, la cartografia e l’archivio storico.
E’ vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle
menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.
Articolo. 7
Nei locali della sede non possono svolgersi attività che
contrastino con quelle proprie del sodalizio. Essi non
possono essere utilizzati da terzi, senza previo
consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza,
del Presidente.
TITOLO II
DEI SOCI
Articolo. 8
CATEGORIE DI SOCI
Sono previste le seguenti categorie di soci: benemeriti,
ordinari, famigliari e giovani.
Non è ammessa alcuna altra categoria di soci.
Articolo. 9
SOCI BENEMERITI, ORDINARI, FAMIGLIARI E GIOVANI
Sono soci benemeriti le persone fisiche e giuridiche,
che conseguono l’iscrizione alla sezione e versano alla
stessa un notevole contributo.
Sono soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di
anni diciotto.
Sono soci famigliari i componenti del nucleo famigliare
del socio ordinario, con esso conviventi, di età
maggiore di anni diciotto.
Sono soci giovani i minori di anni diciotto.
E’ ammessa l’adesione al Club Alpino Italiano di
cittadini stranieri.
Articolo. 10
DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO
I soci hanno i diritti e i doveri previsti
dall’ordinamento della struttura centrale e delle
strutture periferiche.
TITOLO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo. 11
SONO ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Delegati.
Articolo. 12
Tutte la cariche sociali sono a titolo gratuito e devono
essere conferite a soci maggiorenni iscritti da almeno
due anni compiuti.
Si rimanda al regolamento sezionale per la descrizione
dettagliata delle cariche funzionali.
Capo 1° ASSEMBLEA
Articolo. 13
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano
dell'associazione; essa è costituita da tutti i soci e
le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i
dissenzienti.
L'Assemblea:
- elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti e i
Delegati all'Assemblea generale del CAI;
- determina la quota associativa annuale ;
- approva annualmente il programma svolto
dall'Associazione, la relazione del Consiglio Direttivo
ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera sull’acquisizione, sull’alienazione o sulla
costituzione di vincoli reali sugli immobili e sui
mobili;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto
dell’associazione in unica lettura;
- delibera lo scioglimento dell’associazione,
stabilendone le modalità e nominando uno o più
liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga
sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno
venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta
nell'ordine del giorno.
Le deliberazioni concernenti l’acquisizione,
l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli
immobili devono essere approvate con la maggioranza di
due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.
La deliberazione di scioglimento dell’associazione deve
essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei
soci aventi diritto al voto.
Articolo. 14
Le deliberazioni concernenti l’acquisizione,
l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su
rifugi o altre opere alpine, e le modifiche dello
statuto, non acquistano efficacia se non dopo
l'approvazione da parte del Comitato Centrale di
indirizzo e di controllo.
Capo 2° - CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo. 15
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo
dell’associazione e si compone di numero 9 membri eletti
dall'Assemblea fra i soci.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina
fra i suoi componenti: il Presidente, il Vice
presidente, il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario,
che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte
del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha
diritto di voto.
Articolo. 16
Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e
straordinaria dell’associazione, salve le limitazioni
contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel
Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:
- propone il programma annuale di attività
dell’associazione e predispone quanto necessario per
attuarlo;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo
e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti
dei soci;
- propone incaricati alle commissioni per lo svolgimento
di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di
Commissioni e Gruppi e ne coordina l’attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento
Generale del CAI e del presente statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i Soci venticinquennali e cinquantennali.
Articolo. 17
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il collegio dei revisori dei conti è costituito da
almeno tre componenti eletti dall’Assemblea per n. 3
anni, rieleggibili.
Esercita il controllo contabile e amministrativo della
gestione finanziaria, economica e patrimoniale della
sezione; ne esamina i bilanci d’esercizio e riferisce
all’assemblea dei soci.
La carica è incompatibile con altre cariche della
associazione anche in relazione alle sottosezioni.
Articolo. 18
DELEGATI
I Delegati rappresentano l’Associazione all’Assemblea
del CAI ed al Gruppo Regionale Piemonte del CAI.
Non vi è incompatibilità tra la carica di
Vice-Presidente, Consigliere, Revisore dei conti e la
carica di Delegato.
I Delegati durano in carica un anno e sono rieleggibili.
Il Presidente della sezione è delegato di diritto.
TITOLO IV
COMMISSIONI E GRUPPI
Articolo. 19
Il Consiglio Direttivo può costituire speciali
commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi
competenza in specifici rami dell'attività associativa,
determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i
poteri, predisponendone il regolamento.
Articolo. 20
Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può
costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal
punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra,
amministrativo e ne determina le norme di funzionamento
in armonia con il presente statuto.
I regolamenti dei Gruppi devono essere approvati da
Consiglio Direttivo della sezione e, allegati al
presente statuto-regolamento, ne costituiscono parte
integrante.
E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.
Articolo. 21
I Gruppi di soci costituiti nell'ambito
dell'Associazione non hanno distinta soggettività
giuridica, ma solo autonomia contabile nei limiti dei
fondi messi a loro disposizione dal Consiglio Direttivo,
ove lo ritenga, e comunque anche da terzi, salvo in ogni
caso l'obbligo di rendiconto. I Gruppi possono essere
sciolti in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo con
motivata delibera, contro la quale è ammesso ricorso
all’Assemblea della sezione da presentare entro 30
giorni dalla comunicazione della deliberazione.
TITOLO V
SOTTOSEZIONI
Articolo. 22
L'Associazione può costituire una o più Sottosezioni, su
richiesta di almeno cinquanta soci maggiorenni. La
costituzione delle Sottosezioni deve essere deliberata
dal Consiglio Direttivo, che deve anche ratificare i
regolamenti; la costituzione delle Sottosezioni deve
essere altresì approvata dal C.D.R.
Articolo. 23
Le Sottosezioni avranno un proprio Regolamento redatto
con l'osservanza delle norme dello statuto e del
regolamento generale del C.A.I. e del presente statuto.
Articolo. 24
Le sottosezioni sono dirette e amministrate da un
Consiglio Direttivo presieduto da un Reggente, nominato
dall'Assemblea dei soci della Sottosezione.
Le Sottosezioni sono denominate “C. A. I. Sezione di
Novara Sottosezione di Novara”
Esse fanno parte integrante della Sezione agli effetti
del computo dei Delegati all’Assemblea.
Articolo. 25
I Soci annuali delle Sottosezioni pagano quote uguali a
quelle dei soci della Sezione. Le Sottosezioni possono
essere autorizzate dal Consiglio Direttivo ad
amministrare in modo autonomo il loro patrimonio, ma
devono comunicare annualmente alla Sezione il loro
bilancio. In caso di amministrazione autonoma, una parte
delle quote, in misura annualmente concordata, deve
essere versata alla Sezione.
Ai soci della Sottosezione spetta, nel corso delle
Assemblee Sezionali, il medesimo diritto di voto dei
soci dell'Associazione.
Qualora un componente il Consiglio Direttivo della
sottosezione fosse eletto con la stessa carica nella
sezione dovrà optare per una o l’altra essendo
incompatibili contemporaneamente.
Articolo. 26
L’Assemblea dei soci delle Sottosezioni deve essere
convocata almeno una volta all’anno entro il mese di
febbraio, con preavviso al Consiglio Direttivo, il quale
può delegare ad intervenire i propri rappresentanti. Del
verbale redatto in occasione di detta Assemblea deve
essere inviata copia alla Sezione.
Articolo. 27
L’Assemblea ordinaria dei soci della Sottosezione elegge
il Consiglio di reggenza, che dura in carica due anni ed
è sempre rieleggibile. Esso è composto da 1 Reggente, da
un Segretario e da 3 a 5 Consiglieri.
Il Reggente e il Segretario vengono designati dai
Consiglieri della Sottosezione. La convocazione e le
modalità dell’Assemblea sotto sezionale sono regolate
dai regolamenti delle singole Sottosezioni.
Articolo. 28
Le Sottosezioni devono comunicare al Consiglio Direttivo
della Sezione i nominativi dei componenti il Consiglio
di Reggenza, entro 20 giorni dalla nomina; inviare alla
Sezione l'importo stabilito delle quote di iscrizione ed
i nominativi dei soci, comunicare i programmi delle
manifestazioni e delle attività per il necessario
coordinamento con quelli della Sezione; su richiesta del
Presidente della Sezione comunicare la data di riunione
del Consiglio di Reggenza per poter consentire la
partecipazione dei delegati della Sezione, nonché
fornire comunicazioni su particolari attività di
delegati, o notizie che potessero venire richieste dal
Consiglio Direttivo.
Articolo. 29
Entro la fine di gennaio di ogni anno, il Reggente
presenterà al Consiglio Direttivo della Sezione una
relazione alpinistica e finanziaria sull’attività svolta
dalla Sottosezione nell’anno precedente.
Il controllo sulla tenuta dei conti è svolto dal
collegio dei Revisori dei Conti della Sezione.
Articolo. 30
La Sezione è tenuta a fornire alle Sottosezioni tutta
l’assistenza necessaria per il conseguimento delle
finalità statutarie. Le Sottosezioni possono richiedere
contributi finanziari alla Sezione per organizzare
attività di comune interesse: tali contributi verranno
accordati dal Consiglio Direttivo a proprio giudizio.
Articolo. 31
La Sottosezione potrà essere sciolta per deliberazione
della Assemblea dei propri soci o per deliberazione del
Consiglio Direttivo dell'Associazione. Avverso tale
delibera del Consiglio Direttivo è ammesso in prima
istanza ricorso all'Assemblea dell'Associazione da parte
della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo
della Sottosezione entro trenta giorni dalla
comunicazione della deliberazione di scioglimento; in
seconda istanza è ammesso un ulteriore ricorso, secondo
le norme previste dal Regolamento disciplinare del CAI.
Con la deliberazione di scioglimento sono nominati uno o
più liquidatori; ad avvenuto esaurimento della
liquidazione il residuo patrimonio della Sottosezione
sarà preso in consegna ed amministrato per due anni
dall'Associazione nell'eventualità di una possibile
ricostituzione della Sottosezione; decorso tale periodo
le attività residue saranno incamerate nel patrimonio
dell'Associazione.
Articolo. 32
Quando i soci di una Sottosezione, per due anni
consecutivi, si riducono al di sotto del numero minimo
di cinquanta, la Sottosezione deve intendersi
automaticamente sciolta. In tal caso, e salvi pur sempre
i ricorsi previsti dallo Statuto generale del CAI, il
Consiglio Direttivo dell'Associazione, accertata la
sussistenza del detto presupposto, provvede alla nomina
del o dei liquidatori; anche in tal caso trova
applicazione il dispositivo dello Statuto generale.
Titolo VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo. 33
Per tutto quanto non è espressamente previsto dal
presente Statuto, si richiamano le disposizioni dello
Statuto, del Regolamento Generale del C A I e le norme
emanate dai competenti organi sociali e si rimanda al
Regolamento sezionale.
Novara li 27 marzo 2007
Approvato dal Consiglio
Direttivo in data 6 marzo 2006
Approvato dall’Assemblea dei Soci in data 27 marzo 2006
Approvato dal Comitato Centrale di indirizzo e di
controllo in data 28 novembre 2007 |
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REGOLAMENTO SEZIONALE |
TITOLO I
SEZIONE
Articolo 1
L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI)
e fa parte del Gruppo Regionale Piemonte del CAI. Essa
uniforma il proprio statuto allo Statuto e al
Regolamento Generale del CAI.
Gli iscritti all'associazione sono di diritto soci del
CAI.
TITOLO II
SOCI
Articolo 2
SOCI ORDINARI, FAMIGLIARI E GIOVANI
Chi intende aderire al Club Alpino Italiano deve
presentare domanda al consiglio direttivo della sezione
presso la quale desidera essere iscritto, completa dei
propri dati anagrafici, su apposito modulo –
controfirmato da almeno un socio presentatore iscritto
alla sezione – e deve pagare la quota di ammissione e la
quota associativa annuale prevista per la categoria a
cui chiede di far parte. Se minore di età la domanda
deve essere sottoscritta anche da chi esercita la
potestà. Il consiglio direttivo della sezione alla quale
è stata presentata la domanda decide sull’accettazione.
L’adesione è rinnovata automaticamente gli anni
successivi con il pagamento alla sezione della quota
associativa annuale prevista per la categoria.
Chi intende aderire o rinnovare l’ adesione come socio
famigliare deve autocertificare il nominativo del socio
ordinario – iscritto alla stessa sezione – al quale è
legato da vincoli famigliari anche di fatto e con cui
coabita.
Nel corso dello stesso anno sociale il socio può essere
iscritto presso una sola sezione.
Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi
Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un’altra
deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di
provenienza dalla Sezione presso la quale il socio
intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla
data di comunicazione.
La sezione, dopo la prima ammissione, ha l’obbligo di
trasmettere alla direzione i dati anagrafici e i dati
associativi del socio e le variazioni relative, entro
quindici giorni dalla loro conoscenza, nonché la
comunicazione del pagamento annuale della quota
associativa per il rinnovo dell’adesione.
Articolo 3
DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO:
Il socio è tenuto a versare all'associazione:
- la quota di ammissione, comprensiva del costo della
tessera, del distintivo, delle copie dello Statuto e del
Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che
sono resi disponibili all’atto dell’iscrizione;
- la quota associativa annuale;
- il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni
sociali e per le coperture assicurative;
- eventuali contributi straordinari destinati a fini
istituzionali.
Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma
precedente devono essere versate entro il 31 marzo di
ogni anno. L’Assemblea delibera le sanzioni da applicare
in caso di mora.
Il socio non in regola con i versamenti non può
partecipare alla vita dell’associazione, né usufruire
dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.
I diritti dei soci sono quelli stabiliti dallo statuto e
dal regolamento generale del C.A.I
In particolare:
I soci ordinari, famigliari e giovani hanno diritto:
- Di partecipare alle Assemblee della Sezione, nonché a
tutte le attività del sodalizio e di godere dei
benefici. I soci ordinari e familiari hanno diritto di
voto nelle Assemblee della Sezione e ad esercitare
l’elettorato attivo e passivo, nonché ad assumere
incarichi nel sodalizio, salvo le limitazioni di cui
all’Articolo 13 del presente regolamento.
- Ad usufruire delle strutture ricettive del Club Alpino
Italiano con parità di trattamento rispetto ai soci
della sezione che ne ha la detenzione o il possesso e
alle condizioni preferenziali rispetto ai non soci
eventualmente previste dal regolamento generale rifugi;
- Ad usufruire delle strutture ricettive delle
associazioni alpinistiche, italiane ed estere, con le
quali è stabilito trattamento di reciprocità con il Club
alpino italiano;
- Ad avere libero ingresso nelle sedi delle sezioni e
sottosezioni, ed a partecipare alle manifestazioni e
attività da esse organizzate, a norma dei rispettivi
ordinamenti;
- Ad usufruire delle polizze assicurative, stipulate dal
Club Alpino Italiano ricorrendone le condizioni
contrattuali;
- Ad usufruire del materiale tecnico e documentario
della struttura centrale e delle strutture periferiche,
a norma dei rispettivi ordinamenti;
- Ad essere ammessi alle scuole, ai corsi e alle
manifestazioni didattiche e tecnico culturali istituiti
o organizzati dalla struttura centrale o dalle strutture
periferiche, a norma dei rispettivi ordinamenti;
- A ricevere le pubblicazioni sociali spettanti alla
categoria di appartenenza uscite dopo l’arrivo della
comunicazione del nominativo del socio alla direzione e
l’impostazione o la variazione della relativa
registrazione anagrafica; i soci in regola con
l’iscrizione ricevono anche le pubblicazioni sociali
spettanti edite nei primi tre mesi dell’anno sociale
seguente;
- A fregiarsi del distintivo sociale e, quando ciò sia
stato autorizzato dal CD, a fregiare dello stemma
sociale le proprie pubblicazioni e le proprie opere
dell’ingegno.
Il socio riceve dall'Associazione la tessera di
riconoscimento secondo quanto previsto dal regolamento
generale del C.A.I.
Articolo 4
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in
qualsiasi momento; le dimissioni devono essere
presentate per iscritto al consiglio direttivo della
sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato,
senza restituzione dei ratei della quota sociale
versata.
Il socio ordinario vitalizio che risulta irreperibile da
oltre un quinquennio è considerato dimissionario a tutti
gli effetti.
Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria
adesione versando la quota associativa annuale entro il
31 marzo di ciascun anno sociale; l’ accertamento della
morosità è di competenza del consiglio direttivo della
sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio,
mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo
pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle
quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia
stata accertata la morosità perde tutti i diritti
spettanti ai soci.
Il socio può perdere la qualifica anche per
provvedimento disciplinare irrogato a termini del
regolamento disciplinare.
Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del
socio, che tenga un contegno contrastante con i principi
informatori dell’associazione e con le regole della
corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti
dal Regolamento disciplinare del CAI.
TITOLO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 5
SONO ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-presidente
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei conti
- il Collegio dei Delegati
Capo 1°
ASSEMBLEA
Articolo 6
L'Assemblea ordinaria é convocata dal Consiglio
Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo,
per l'approvazione dei bilanci e per la nomina alle
cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il
Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.
L'Assemblea in seduta straordinaria deve essere
convocata senza indugio quando ne facciano richiesta
motivata almeno un decimo dei soci o il Collegio dei
revisori dei conti; se il Consiglio Direttivo non vi
provveda entro trenta giorni dalla richiesta, potrà
direttamente provvedervi il Collegio dei revisori dei
conti.
La convocazione avviene mediante avviso esposto nella
sede sociale almeno dieci giorni prima della data
fissata per lo svolgimento dell'Assemblea e nello stesso
termine pubblicato sull'organo ufficiale
dell'Associazione; nell'avviso devono essere indicati
l'ordine del giorno, ed il giorno il luogo e l'ora della
prima e della seconda convocazione. I bilanci consuntivo
e preventivo devono essere depositati presso la
segreteria dell'Associazione almeno dieci giorni prima
della data fissata per la relativa Assemblea.
Articolo 7
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare
tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento
della quota sociale. I minori di età possono assistere
all'assemblea.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri
soci, esclusi i consiglieri; ogni socio non può portare
più di una delega. I componenti del Consiglio Direttivo
non possono votare nelle deliberazioni di approvazione
dei bilanci, né in genere su questioni attinenti alla
loro responsabilità. Per la validità delle sedute è
necessaria la presenza di persona o per delega di almeno
la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia, in
seconda convocazione, l’Assemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Articolo 8
L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se
necessario, tre scrutatori.
Non possono ricoprire l’incarico di scrutatori i
consiglieri in carica e i soci candidati alle cariche
sociali. Spetta agli scrutatori, con la collaborazione
del Consiglio Direttivo, verificare la validità delle
deleghe e in generale il diritto di partecipare
all’assemblea.
Articolo 9
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza
di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello
nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità
decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi
diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali e le
eventuali votazioni riguardanti gli associati si fanno a
scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con
maggiore anzianità di iscrizione al CAI., in caso di
ulteriore parità prevale l’età anagrafica.
Capo 2°
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 10
MODALITÀ ELETTIVE E DURATA DELLE CARICHE:
Le proposte di candidatura sono libere. Tutti i Soci
della sezione possono candidarsi.
Le candidature alle cariche sociali dovranno essere
presentate al Consiglio Direttivo almeno sei giorni
prima della data dell’assemblea.
L’elenco alfabetico dei proposti verrà affisso, in unica
lista, nell’albo sezionale almeno tre giorni prima
dell’assemblea
Il Consiglio Direttivo, dopo aver ricevuto le
candidature, ne verifica la validità e provvede
all’allestimento della scheda elettorale. La scheda,
oltre alla lista alfabetica dei candidati proposti,
dovrà presentare tanti spazi bianchi in numero pari alle
cariche sociali poste in votazione.
Nessuna altra scheda potrà essere presentata
all’assemblea all’infuori di quella compilata dal C.D.
Il voto per la designazione o per la elezione alle
cariche sociali è espresso da ciascun socio:
- Apponendo una croce a fianco del nominativo del
candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta; la
preferenza deve essere indicata con chiarezza;
- Scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella
stessa scheda, il nominativo di altro socio non
designato ufficialmente; il nominativo scritto deve
individuare – senza possibilità di dubbio- il socio che
si intende designare o eleggere.
- Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei
nominativi scritti sulla scheda ufficiale non può essere
maggiore del numero totale delle cariche sociali poste
in designazione o in votazione con quella scheda, pena
la nullità del voto.
- Risultano designati o eletti i candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire
tutte le cariche in scadenza.
- A parità di voti viene eletto il candidato con maggior
anzianità d’iscrizione nella sezione, in caso di
ulteriore parità viene designato colui che vanta una
maggior età anagrafica.
- Il numero totale dei votanti è determinato dal totale
delle schede valide; non vengono conteggiate le schede
bianche o le schede nulle.
E’ escluso dal procedimento di designazione o di
elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella
per acclamazione.
Articolo 11
CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E DI INELEGGIBILITÀ ALLE
CARICHE SOCIALI
Sono eleggibili alle cariche sezionali tutti i soci
maggiorenni iscritti alla sezione con almeno due anni di
anzianità al CAI. Nel caso di soci eletti direttamente
dall’assemblea al di fuori delle candidature proposte,
si farà luogo alla verifica della suddetta anzianità
prima di convalidarne l’elezione.
Le cariche negli organi della sezione sono elettive e a
titolo gratuito salvo rimborso delle sole spese di
missione.
Tutti i candidati alle cariche negli organi della
sezione devono essere soci iscritti alla sezione od a
una delle sottosezioni; devono essere maggiorenni, soci
ordinari o familiari ed avere almeno due anni compiuti
di adesione al CAI.
NON SONO ELEGGIBILI ALLE CARICHE SOCIALI DELLA SEZIONE;
1) quanti si trovano in una qualsiasi situazione
conflittuale tra i propri interessi e gli interessi
generali e particolari del CAI;
2) quanti sono stati destinatari di sanzione
disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo
non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di
sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione
accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche
sociali;
3) quanti si trovano in una delle condizioni di
impedimento previste dal regolamento disciplinare o
quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il CAI
o con le strutture centrale o periferiche avanti alla
magistratura ordinaria o amministrativa;
4) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di
diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di
condanna o sospesi di diritto per applicazione di una
misura coercitiva;
5) quanti sono stati nominati scrutatori.
Articolo 12
DURATA DELLE CARICHE
Gli eletti durano in carica n° 3 anni e sono
rieleggibili per un altro mandato, trascorso il quale
devono attendere almeno un anno prima di ripresentare la
propria candidatura.
Ogni anno scadono i tre consiglieri di nomina più
remota, in modo che il Consiglio Direttivo si rinnovi
per un terzo.
Nel caso di rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo, per
i primi 3 anni si procederà nel seguente modo:
- trascorso il primo anno decadono i 3 consiglieri che
hanno ottenuto minor numero di voti, esclusi il
Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Tutti sono
immediatamente rieleggibili;
- trascorso il secondo anno decadono i rimanenti 3
consiglieri e sono immediatamente rieleggibili;
- il terzo anno decadono il Presidente, il Segretario ed
il Tesoriere, tutti immediatamente rieleggibili.
- qualora il segretario non fosse scelto tra i
consiglieri il terzo anno, unitamente al Presidente e al
Tesoriere, decade il Consigliere che aveva ottenuto il
maggior numero di voti.
Il Consigliere, se rieletto, è in ogni caso soggetto
alla norma di rotazione prevista dallo Statuto, dopo il
periodo di seconda elezione.
Al Consigliere decaduto per qualsiasi motivo, subentra
il primo dei non eletti con l’anzianità di carica del
Consigliere uscente; in mancanza di candidati la
successiva assemblea provvederà alle elezioni per
surrogarlo. Il neo eletto assumerà a tutti gli effetti
l'anzianità di carica dei consigliere uscente.
Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi sotto la
metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea
per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono
l’anzianità dei sostituiti.
In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo,
il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici
giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei
successivi trenta giorni dalla convocazione per la
elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i
componenti che, senza giustificato motivo, non siano
intervenuti a n. 3 riunioni consecutive.
Articolo 13
COMPETENZE
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da
chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei
Consiglieri, almeno una volta ogni mese, mediante avviso
contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora
della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni
prima della riunione, salvo i casi di urgenza.
Adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo
le direttive impartite dall'assemblea dei soci; è
responsabile in via esclusiva dell’amministrazione,
della gestione e dei relativi risultati; cura la
redazione dei bilanci di esercizio della sezione;
Delibera la costituzione di nuove sottosezioni.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide,
devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di
sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente ed
eventualmente dal Consigliere più anziano in carica, con
la presenza di metà più uno dei componenti il Consiglio
Direttivo.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, a
parità di voti prevale quello di chi presiede.
Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e
firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.
La responsabilità dei Consiglieri è stabilita dallo
Statuto generale del CAI
Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può
invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI, i
soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI e i
responsabili dei gruppi della sezione. Il Presidente può
altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo,
con il consenso di questo, anche persone estranee,
qualora lo ritenga utile o necessario.
Sono invitati permanenti i Reggenti delle sottosezioni o
i loro delegati, i quali possono fare inserire a verbale
le proprie osservazioni, ma non hanno diritto di voto.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono aperte a tutti i
soci i quali non possono intervenire nella discussione
dei problemi posti all'ordine del giorno mentre possono
presentare proposte che, a giudizio del Consiglio,
saranno esaminate nella riunione in corso oppure in una
successiva in data da concordare.
Capo 3°
PRESIDENTE
Articolo 14
Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell’associazione, ha poteri di rappresentanza che può
delegare, ha la firma sociale, assolve almeno le
seguenti funzioni specifiche:
- Convoca e presiede le riunioni del Consiglio
Direttivo;
- Firma con il Tesoriere i bilanci;
- Presenta all’assemblea la relazione generale annuale
sullo stato della sezione accompagnata dal conto
economico dell’esercizio e dallo stato patrimoniale
della stessa;.
- Pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Partecipa all’assemblea dei delegati nazionali;
- Adotta deliberazioni su questioni urgenti e
indifferibili che sottopone al CD per la ratifica nella
seduta
immediatamente successiva.
In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal
Vice Presidente.
Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla
nomina del suo Presidente.
Prima di ogni Assemblea generale del CAI e di ogni
Convegno Regionale, il Presidente deve convocare una
riunione del Consiglio Direttivo, allargata a tutti i
Delegati, per discutere gli argomenti iscritti nei
relativi ordini del giorno.
CAPO 4°
VICE PRESIDENTE
Articolo 15
E’ il naturale sostituto del Presidente che sostituisce
in caso di impedimento temporaneo o di dimissioni; in
tale ultima evenienza resta in carica sino alla prima
convocazione del CD.
Può assolvere su delega del Presidente le di lui
specifiche funzioni.
CAPO 5°
SEGRETARIO
Articolo 16
Il segretario esplica le seguenti funzioni:
a) Redige i verbali delle riunioni del CD;
b) Mantiene, d’intesa con il Presidente, i collegamenti
amministrativi con le sottosezioni e con gli organismi
del
CAI ;
c) Predispone, su incarico del Presidente, gli ordini
del giorno per le riunioni del CD;
e) Garantisce, con l’aiuto del tesoriere, le finalità
amministrative della segreteria.
CAPO 6°
TESORIERE
Articolo 17
Il tesoriere ha la custodia e la gestione contabile dei
fondi della sezione, con esclusione di ogni potere
decisionale che esuli dalle delibere dal CD, secondo i
bilanci e i piani di intervento adottati.
Firma con il Presidente il bilancio annuale.
CAPO 7°
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 18
Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno
una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano
le norme procedurali stabilite per il Consiglio
Direttivo.
I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle
riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire
a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di
chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla
contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi
momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e
di controllo.
Il Collegio dei Revisori del Conti è incaricato di
rivedere il bilancio consuntivo presentato dal
Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima
dell’Assemblea Generale, curando altresì che i bilanci
consuntivo e preventivo vengano depositati presso la
Segreteria almeno10 giorni prima dell’Assemblea,
unitamente alla relazione di verifica, affinché i soci
possano prenderne visione.
TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE
Articolo 19
Il patrimonio è costituito da tutte le attività (somme
liquide, beni mobili ed immobili, crediti) di proprietà
dell'Associazione o che ad essa pervengano da parte di
chiunque per il raggiungimento dei suoi scopi.
Articolo 20
Le entrate sociali ordinarie sono costituite:
- dalle quote annuali, detratta l’aliquota spettante
alla Sede Centrale;
- dalle tasse di iscrizione.
Le entrate straordinarie sono date da donazioni o
lasciti a favore dell’associazione e da ogni altro tipo
di entrata, anche derivanti da attività economiche,
intraprese a sostegno e per il perseguimento delle
finalità istituzionali.
Articolo 21
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni
anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio
Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle
relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei
conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per
l'approvazione.
Articolo 22
Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la
situazione patrimoniale ed economica dell’associazione.
Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i
beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio è reso pubblico mediante l’affissione
all’albo sezionale per almeno quindici giorni.
Articolo 23
I fondi liquidi dell’associazione, che non siano
necessari per esigenze di cassa, devono essere
depositati in un conto bancario o postale intestato
all’associazione stessa.
I prelevamenti o addebiti su tale conto, così come gli
assegni, dovranno portare la firma congiunta di almeno
due persone scelte tra il Presidente, il Vicepresidente,
il Segretario o il Tesoriere.
TITOLO V
CONTROVERSIE
Articolo 24
Le controversie fra i soci o fra soci e organi
dell'associazione, relative alla vita dell’associazione
stessa, non possono essere deferite all'autorità
giudiziaria né al parere o all’arbitrato di persone o
enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito
l’organo competente a giudicare, previo tentativo di
conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento
Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi
possibili gradi l’intero iter della controversia
relativa.
Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:
- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei
conti, per le controversie tra soci;
- il Comitato di coordinamento del Gruppo Regionale
Piemonte per le controversie fra soci ed organi
dell’associazione.
Si applicano le norme procedurali stabilite dal
Regolamento Generale del CAI.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 25
Alle manifestazioni della Sezione possono partecipare,
purché presentate da un socio, persone estranee, le
quali, con la loro partecipazione, si impegnano a
sottostare alle norme del presente Regolamento.
Articolo 26
Non sono ammesse iniziative personali in nome della
Sezione ove non siano da questa autorizzate a mezzo dei
suoi organi competenti. Non sono ammesse inoltre
iniziative o attività di singoli soci che possano
determinare una dannosa concorrenza alle attività
ufficialmente programmate dalla Sezione.
Articolo 27
Lo stendardo della Sezione potrà intervenire a cerimonie
o manifestazioni soltanto a seguito di deliberazione del
Consiglio Direttivo o della Presidenza.
Articolo 28
Per tutto quanto non è espressamente previsto dal
presente Regolamento, si richiamano le disposizioni
dello Statuto, del Regolamento Generale del C A I e le
norme emanate dai competenti organi sociali.
Approvato dal Consiglio
Direttivo in data 6 marzo 2006
Approvato dall’Assemblea dei Soci in data 27 marzo 2006
Approvato dal Comitato Centrale di indirizzo e di
controllo in data 28 novembre 2006 |
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